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Sulla natura “endoprocedimentale” del verbale di gara e sua impugnabilità

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06 febbraio 2024, n. 99 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo

In relazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica, il verbale del seggio di gara costituisce un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente non essendo idoneo, di per sé, a produrre alcuna lesione nella sfera giuridica di alcun soggetto, così confermando il principio per cui il verbale del seggio di gara costituisce pacificamente un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente. Atteso il carattere di non definitività del verbale della commissione di gara (cui fanno seguito le determinazioni di approvazione di tutti gli atti della procedura nonché di aggiudicazione o non aggiudicazione della gara) deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l’annullamento del verbale stesso che difetti della tempestiva e rituale impugnazione delle determinazioni conseguenziali, a nulla rilevando l’utilizzo della generica formula di stile riguardante la volontà del ricorrente di impugnare anche gli atti successivi, connessi e/o conseguenziali rispetto al provvedimento formalmente gravato.

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