T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 aprile 2024, n. 337 – Pres. Gabbricci, Est. Buzano
Il giudizio di attendibilità dell'offerta ha contenuto globale e sintetico, di talché è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell'appalto, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all'errore” nella loro indicazione nel corpo dell'offerta. Si consideri che la possibilità della verifica di anomalia c.d. facoltativa resta rimessa al prudente apprezzamento di merito della stazione appaltante. I concorrenti possono, tuttavia, introdurre in giudizio elementi che sul piano sintomatico, in modo pregnante, evidente e decisivo rendano significativo il vizio di eccesso di potere in cui possa essere incorso l'organo deputato all'esame dell'anomalia. Pertanto, l’esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell’interesse pubblico.
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