Per i danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’appalto, la stazione appaltante non è esente da responsabilità salvo il caso in cui i danni a carico di terzi non si siano potuti comunque evitare nonostante un esatto, diligente e scrupoloso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, dei poteri di autorizzazione, di controllo e di ingerenza nell'esecuzione dei lavori. Analogo principio può ritenersi applicabile anche alla responsabilità, nei confronti della collettività, per l’abbandono di rifiuti nel suolo durante l’esecuzione di un’opera pubblica, nel senso che, il fatto che l’opera pubblica sia stata eseguita da un’impresa in forza di contratto d’appalto, non basta ad escludere che la responsabilità per l’abbandono dei rifiuti durante la costruzione possa essere ascritta al committente pubblico, con conseguente adozione nei confronti di quest’ultimo di un’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti stessi ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.
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