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Omessa denuncia del trasferimento di armi e giudizio di affidabilità

Keywords: Armi – Custodia – Giudizio di affidabilità – Casistica

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 08 settembre 2022, n. 828 – Pres. Gabbricci, Est. Limongelli

Non è illogico far discendere il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione, a tal fine, di adeguate precauzioni; il rischio di un possibile abuso o di un non corretto utilizzo delle armi è infatti ritenuto desumibile anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi. Tra i comportamenti di carattere omissivo che possono legittimare l’adozione di provvedimenti restrittivi in materia di armi assume particolare rilievo l'omessa denuncia del trasferimento delle armi, la quale, di per sé, evidenzia un comportamento superficiale indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, come tale sufficiente a legittimare l'imposizione del divieto ex art. 39 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

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