Settore: Urbanistica
Keywords: Convenzioni urbanistiche – Modifiche – Principi civilistici – Rideterminazione unilaterale della P.A.
Le convenzioni urbanistiche concretizzino un accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento ex art. 11 l. n. 241/1990. Come tali, le convenzioni urbanistiche sono assoggettate, ove non diversamente stabilito e nei limiti della compatibilità, ai principi generali in materia di obbligazioni e contratti, e, in particolare, quelli di correttezza e buona fede nell’esecuzione dell’accordo e di tutela dell’affidamento della controparte sulla situazione venutasi a creare per effetto della conclusione dell’accordo medesimo. In buona sostanza, le convenzioni urbanistiche, ancorché dirette al perseguimento dell’interesse pubblico, presentano un ineludibile profilo negoziale, scaturendo dall’incontro di due volontà. L’interesse del privato concorre anch’esso a comporre la causa del negozio, e va salvaguardato nella fase esecutiva. Di conseguenza, la modifica delle condizioni convenzionali deve essere accettata da entrambi i patiscenti secondo i comuni principi civilistici. Questo non significa che sia in assoluto precluso all’Amministrazione che è parte dell’accordo sostitutivo di rideterminarsi unilateralmente, ma implica che ove la rideterminazione sia collegata a una sopravvenienza, essa debba assumere le forme e le modalità dal recesso di cui al comma 4 del già citato art. 11 della l. n. 241/1990, che essa contempli l’indennizzo per il contraente privato, e che sia assoggettata a un onere motivazionale rinforzato in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, proprio in ragione dell’affidamento ingenerato nella controparte.
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