T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 09 luglio 2024, n. 626 – Pres. Pedron, Est. Pedron
L’utilizzazione di un bene demaniale da parte dei privati passa invece per un atto di concessione (v. art. 823 c.c.), ed è sempre recessiva rispetto agli sviluppi dell’interesse pubblico, come valutato e definito nel tempo dall’amministrazione. Ora, anche in assenza di uno specifico atto di concessione, il bene demaniale può essere utilizzato dai privati in modi analoghi a una servitù, se entrambe le forme di utilizzazione (pubblica e privata) sono possibili e non interferiscono tra loro. In effetti, l’uso secondario da parte dei privati, se compatibile con l’uso primario dell’amministrazione, consente un impiego ottimale delle risorse pubbliche. Questo accade tipicamente nel settore della viabilità. Quando venga realizzata una strada al servizio di un bene demaniale, la circostanza che non siano previsti espliciti divieti di transito riferiti ai privati (per motivi di sicurezza o per altre ragioni) consente di presumere la volontà dell’amministrazione di permetterne l’utilizzazione a tutti coloro che vi abbiano interesse. L’eventuale inserimento nell’elenco delle strade pubbliche non è necessario a tale scopo, essendo solamente ricognitivo. Peraltro, è evidente l’utilità della certezza del diritto che una simile classificazione potrebbe apportare. I privati sono quindi legittimati a chiedere all’ente proprietario della superficie utilizzata come strada di chiarire espressamente l’estensione degli usi consentiti (intera collettività o gruppi particolari; senza limiti temporali o in certe fasce orarie). Correlativamente, l’ente proprietario della superficie utilizzata come strada è legittimato a introdurre una regolamentazione circa la partecipazione dei privati ai costi di manutenzione. Se l’uso primario comporta un modesto consumo del manufatto stradale da parte dell’amministrazione, in quanto gli interventi per esigenze istituzionali sono solo occasionali, è ragionevole che alle riparazioni connesse al transito dei privati siano chiamati a contribuire, entro certi limiti, anche i soggetti che beneficiano continuativamente della strada. D’altra parte, occorre valutare, ai fini della cancellazione o della riduzione dell’onere di contribuzione, se l’utilizzo continuativo della strada da parte dei privati sia una necessità indotta proprio dall’amministrazione, a causa dell’interclusione dei fondi provocata dall’espropriazione dei vecchi percorsi di accesso o per altri motivi.
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