Settore: Processo Amministrativo
Keywords: Note d’udienza – Funzioni – Tutela delle esigenze difensive – Interpretazione estensiva
In materia di note d’udienza, l’art. 4, comma 1, D.L. n. 28/2020 stabilisce che queste ultime sono alternative alla discussione orale, ma non specifica che la discussione orale deve essere anche chiesta e autorizzata. Sicché, in assenza di una limitazione espressa, pare preferibile un’interpretazione ampia della disposizione, che consenta il pieno dispiegarsi del diritto di difesa, in forma orale o in forma scritta (purché alternative e non congiunte) a scelta del difensore, fermi restando, ovviamente, i principi di parità delle armi e di correttezza processuale. In buona sostanza, le note sopra richiamate non possono essere utilizzate per svolgere attività difensive che andavano effettuate nei termini perentori del codice di rito, i quali siano ormai trascorsi, e così per sorprendere le controparti con argomenti che avrebbero dovuto essere spesi nei precedenti scritti difensivi; possono invece contenere, sia pure succintamente, replica agli argomenti conclusivi delle altre parti, che non era stato possibile introdurre negli scritti precedenti, ovvero una semplice ripresentazione dei profili salienti delle proprie argomentazioni già presentate. Tale interpretazione consente anche al difensore più diligente di non chiedere precauzionalmente la discussione da remoto nel prescritto termine decadenziale, ad evitare il rischio di non poter fornire adeguata risposta a difese scritte presentate nel termine ma nell’immediata prossimità della sua scadenza.
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