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Sulla discrezionalità della P.A. circa il diniego di licenza di porto d’armi

Settore: Pubblica sicurezza


Keywords: Porto d’armi – Diniego – Reati e “vicende personali” – Onere motivazionale


La licenza di porto d’armi può essere negata non solo per condanne relative a reati che non attengono al corretto uso delle armi, ma anche in ragione di altre vicende e situazioni personali, irrilevanti sotto il profilo penale, che siano tuttavia contrarie a “buona condotta” – fermo che attualmente non è più posto a carico dell'interessato l'onere di provarla - o da cui si possa desumere la non affidabilità all’uso delle armi. Ed infatti, ai fini del giudizio di affidabilità e del giudizio circa la capacità di abusare dell'arma non è necessario che sia attribuibile all'interessato una responsabilità penale per fatti riconducibili all'uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso e il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza. Pur a fronte dell’esercizio di un potere connotato da ampia discrezionalità, sindacabile nei soli limiti dell'irragionevolezza o arbitrarietà, l’amministrazione deve formulare il suo giudizio sulla base di un’adeguata istruttoria e darne conto con una congrua motivazione.

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