Keywords: Bando di gara – Interpretazione – Funzione “illustrativa” – Limiti
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 23 novembre 2022, n. 1182 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia
L’attività interpretativa della stazione appaltante è ammissibile purché non modifichi la disciplina di gara, così come cristallizzata nella lex specialis, avendo la medesima una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna possibilità di modificare o integrare le condizioni fissate. Tale attività è, quindi, esclusa qualora giunga ad attribuire a una disposizione della legge di gara un significato ed una portata diversa rispetto a quella che risulta dal testo, posto che nelle gare d'appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, i quali non possono essere in alcun modo modificate o integrate dalla stazione appaltante o dalla Commissione giudicatrice.
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