Settore: Procedimento Amministrativo
Keywords: Preavviso di rigetto – Partecipazione procedimentale – Modifiche normative – Portata
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 19 luglio 2022, n. 725 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia
L'introduzione nel nostro ordinamento del preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una nuova modalità di partecipazione al procedimento, in cui si è voluto “anticipare” l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale per assicurare al privato la possibilità di comunicare quelle ragioni, fattuali e giuridiche, che potrebbero contribuire a far assumere all’amministrazione una diversa determinazione finale. Tale comunicazione ha acquisito ulteriore importanza a seguito della novella introdotta dall'art. 12, comma 1, lettera i) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha reso parzialmente inapplicabile all’istituto de quo la “sanatoria” prevista dall’art. 21-octies della l. n. 241/1990. L’amministrazione procedente non potrà più evitare l’annullamento dimostrando in giudizio che, anche in caso di instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale, il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato, salvo in alcuni casi in cui, per la natura vincolata del provvedimento, e i concreti elementi di fatto che ne costituiscono il presupposto, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
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