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Sui provvedimenti della P.A. a sanzione dell’attività edilizia abusiva: onere motivazionale

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 26 aprile 2024, n. 345 – Pres. Massari, Est. Rossetti

L’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, costituisce atto dovuto per il quale è “in re ipsa” l’interesse pubblico alla sua emanazione. Pertanto, la natura rigidamente vincolata dell'ordine di demolizione comporta, sul piano del quantum di motivazione richiesta, che l'Amministrazione non debba esplicitare le ragioni di pubblico interesse sottese all'intervento repressivo e ciò anche qualora sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso. Del resto, i provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva, ivi compresi i dinieghi di sanatoria - sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.

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