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Ratio della regola della suddivisione in lotti e sua derogabilità

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 29 marzo 2024, n. 259 – Pres. Gabbricci, Est. Buzano

La regola della suddivisione in lotti risponde all'esigenza di apertura del mercato ed opposizione alla creazione di posizioni monopolistiche o, comunque, di predominio, obiettivo ritenuto meritevole dal legislatore per la convinzione - che v'è sottesa - che per questa via si possa migliorare l'efficienza del servizio all'utenza. Il principio della suddivisione in lotti, prevista dall'art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 può, dunque, essere derogato, attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta, il cui concreto esercizio deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto; il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del Codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza. Tali principi, peraltro, risultano applicabili anche alla luce delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 36/2023.

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