Settore: Immigrazione
Keywords: Pericolosità sociale – Valutazione – Elementi non aventi rilevanza penale – Giudizio della P.A.
Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero richiedente il titolo di soggiorno, lungi dall'essere esso circoscritto e limitato alla sussistenza di condanne penali anche non definitive per i reati elencati dall'art. 380 commi 1 e 2 cod. proc. pen., per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza del reo, può essere desunto dall'Autorità procedente anche da fatti ed elementi diversi da tali condanne e anche da mere denunce e, infine, anche da elementi non aventi rilevanza penale ma ugualmente denotanti comportamenti socialmente pericolosi. Inoltre, non può apoditticamente ritenersi che la durata del soggiorno e la presenza di legami familiari ostino, di per sé, alla revoca del titolo di soggiorno una volta che sia dimostrato che l’inserimento in un ordinario contesto lavorativo e familiare non abbiano costituito un valido elemento di dissuasione dalla messa in atto di una condotta criminosa, a conferma di un mancato inserimento sociale dello straniero. Per altro verso, la circostanza che lo straniero abbia svolto o svolga una regolare attività lavorativa costituisce non una preclusione, bensì una circostanza aggravante e confermativa dell'indole dell'interessato e della sua proclività alla commissione di reati, dal momento che il possesso di adeguati mezzi di sostentamento non ha costituito elemento di dissuasione al porre in essere condotte illecite tali da costituire un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.
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