Settore: Processo Amministrativo e Paesaggio
Keywords: Compatibilità Paesaggistica – Giudizio – Sindacato del g.a. – Limiti
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2022, n. 691 – Pres. Limongelli, Est. Tagliasacchi
Il giudizio di compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio richiede l’applicazione di complesse e specifiche cognizioni, e come tale assume carattere ampiamente discrezionale. Pertanto, il sindacato del Giudice amministrativo, lungi dal poter investire il merito della determinazione adottata, è limitato alla sola verifica della sussistenza di vizi sintomatici dell’eccesso di potere, quali la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti, l’illogicità e l’incongruenza delle valutazioni espresse. In altri termini, al Giudice non è consentito esercitare poteri amministrativi, sostituendo la propria – opinabile - valutazione sulla bontà o meno del progetto a quella dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
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