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Fasi di gara, sedute pubbliche e loro pubblicità (pure con riferimento a procedure telematiche)

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 09 aprile 2024, n. 296 – Pres. Gabbricci, Est. Di Paolo

Nelle gare pubbliche vi è la necessità della seduta pubblica limitatamente alle fasi di introduzione degli atti e documenti nella procedura, mediante apertura delle buste e verbalizzazione di quanto in esse presente, al fine di evitare ogni rischio di alterazione, mentre le fasi di valutazione possono, e talvolta devono, svolgersi in seduta riservata. Ne discende che la mancata pubblicità delle sedute di gara costituisce non una mera mancanza formale, ma una violazione sostanziale, che invalida la procedura, senza che occorra la prova di un'effettiva manipolazione della documentazione prodotta e le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi. Nel caso di gara pubblica svolta in modalità telematica, non sussiste l'obbligo di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti tanto la documentazione amministrativa che le offerte, tecniche ed economiche, atteso che con il caricamento della documentazione su piattaforma informatica è possibile tracciare in maniera incontrovertibile tutti i flussi.

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