T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 05 marzo 2024, n. 182 – Pres. Gabbricci, Est. Buzano
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale e nell'effettuare la verifica preliminare, l'amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità che, si badi bene, non ha solo natura tecnica ma ha anche natura amministrativa dovendo la stessa amministrazione effettuare l'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e la loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera. Questa attività di apprezzamento e bilanciamento dei contrapposti interessi è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale.
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