Settore: Ambiente
Keywords: Area inquinata – Proprietario – Responsabilità oggettiva – Sussistenza e valutazione
In materia di inquinamento ambientale, non è configurabile in via automatica, come responsabilità oggettiva o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario di un'area inquinata e da bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, laddove non venga dimostrato che questi abbia provocato, o contribuito a provocare, il danno ambientale di cui trattasi dovendo essere accertato dall'autorità competente il nesso causale tra l'azione d'uno o più agenti individuabili ed il danno ambientale concreto e quantificabile, sì da poter imporre idonee misure di riparazione. Anche in merito agli oneri di controllo e vigilanza in capo ai proprietari la giurisprudenza ha individuato precisi presupposti per la ricorrenza della predetta responsabilità solidale, non essendo sufficiente una qualunque mancanza di cautela e risultando necessaria l'omissione di specifiche azioni o interventi richiesti dall'ordinaria diligenza in relazione a specifiche circostanze contingenti.
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