T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 14 giugno 2024, n. 536 – Pres. Pedron, Est. Limongelli
Il combinato disposto dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non può essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni: a) imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere; b) realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio; c) non conformità delle opere alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Sempre con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è stato inoltre precisato che il condono previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.
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