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Cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Keywords: Cessazione materia contendere – Sopravvenuta carenza interesse – Esiti – Differenze

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 21 marzo 2023, n. 258 – Pres. Gabbricci, Est. Tagliasacchi

Merita rammentarsi la non sovrapponibilità degli esiti di cessazione della materia del contendere e di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, stante il fatto che, mentre la sentenza di cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a. costituisce una sentenza di merito che presuppone la soddisfazione piena del ricorrente, diversamente la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si configura come una pronuncia di rito disciplinata dall’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., la quale sottende il venir meno dell'interesse a ricorrere attesa l’inutilità per il ricorrente dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso.

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