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Autorizzazioni di polizia e discrezionalità della P.A.: perimetro e limiti operativi

Settore: Pubblica sicurezza

Keywords: Autorizzazioni polizia – Discrezionalità – Ampiezza – Limiti

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 1329 – Pres. Gabbricci, Est. Pavia

In materia di autorizzazioni di polizia, la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità, potendo liberamente individuare e valutare tutti gli elementi che ritiene più utili a fondare il proprio giudizio, che deve necessariamente essere condotto secondo un criterio probabilistico perché la normativa, al di là delle ipotesi in cui il divieto di rilascio o di rinnovo del porto d'armi è obbligatorio, non detta prescrizioni vincolanti se non quella di rilasciare la licenza in presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza. Il giudizio dell’amministrazione procedente è, pertanto, più stringente di quello del giudice penale, perché può legittimamente fondarsi su situazioni che risultino genericamente non ascrivibili a “buona condotta” e che, come tali, siano indicative di un pericolo di abuso perché i poteri dell'Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell'arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale. L'ampia discrezionalità di cui gode l'Autorità di pubblica sicurezza in siffatta materia deve, tuttavia, essere esercitata all'esito di un'adeguata e puntuale istruttoria, di cui occorre dare contezza nella motivazione del provvedimento, sì da consentire il controllo, anche in sede giurisdizionale, della relativa ragionevolezza e logicità. Per l’adozione del provvedimento de quo, non è, quindi, sufficiente il mero richiamo ad una condanna o ad una pendenza, in quanto la funzione valutativa spettante all'amministrazione non può essere abdicata e pretende l'effettuazione di un autonomo giudizio, in correlazione con l'ampia discrezionalità di cui dispone l'Autorità e che, come ricordato, rende necessaria una motivazione che dia conto del percorso istruttorio ed argomentativo sotteso al diniego.

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