Settore: Processo Amministrativo
Keywords: Art. 34 c.p.a. – Illegittimità dell’atto – Accertamento – Sussistenza dell’interesse ai fini risarcitori
Sull’estensione della previsione del comma 3 dell’articolo 34 c.p.a., a mente del quale «quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il Giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori», la giurisprudenza non è univoca. Secondo un primo orientamento, il Giudice amministrativo deve pronunciarsi sulla illegittimità del provvedimento impugnato anche se la domanda risarcitoria non è stata formulata, perché la domanda di accertamento configura una segnalazione d’interesse volta a stimolare - a fronte di un’originaria domanda d’annullamento, che includeva in sé una componente accertativa dell’illegittimità del provvedimento - il giudizio di legittimità in funzione d’una eventuale e (anche) successiva azione risarcitoria. Secondo un altro orientamento – al quale la Sezione aderisce – il Giudice accerta l’illegittimità dell’atto amministrativo impugnato, senza procedere al suo annullamento (essendo venuto meno nelle more del giudizio in capo al ricorrente l’interesse alla pronuncia caducatoria), solamente quando sia stata contestualmente proposta anche la domanda risarcitoria, perché diversamente perderebbe di senso il principio dell’autonomia dell’azione risarcitoria fissato dall’articolo 30 del Codice di rito, e si finirebbe per svalutare il criterio dispositivo che regge il processo amministrativo.
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